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· Redazione IT4LIA

Il codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati arriva alla versione finale

Il documento è stato completato il 10 giugno 2026 e dichiarato adeguato dalla Commissione l'8 luglio e dal comitato europeo per l'IA il 9 luglio. Accompagna l'applicazione dell'articolo 50.

Il codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale ha raggiunto la versione definitiva il 10 giugno 2026. La Commissione europea ne ha riconosciuto l’adeguatezza con un parere dell’8 luglio 2026; il comitato europeo per l’intelligenza artificiale si è espresso il giorno successivo.

Il documento nasce in vista dell’applicazione dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1689, esigibile dal 2 agosto 2026.

A che cosa serve un codice di condotta

Il regolamento prevede che la Commissione incoraggi l’elaborazione di codici di condotta per agevolare l’applicazione effettiva degli obblighi. L’adesione è volontaria e non sostituisce la norma: chi aderisce dispone di un riferimento riconosciuto su come adempiere, chi non aderisce resta tenuto agli stessi obblighi per altra via.

La differenza rispetto a una norma armonizzata è sostanziale. Il codice non produce presunzione di conformità in senso tecnico, ma costituisce un elemento che le autorità considerano nella valutazione della diligenza.

Il problema pratico che affronta

L’articolo 50, paragrafo 2 chiede ai fornitori di sistemi generativi di marcare gli output in formato leggibile dalla macchina, in modo che siano rilevabili come generati o manipolati artificialmente. La disposizione aggiunge che le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile.

La formula lascia aperta la scelta tecnologica e apre due questioni operative. La prima riguarda l’interoperabilità: marcature diverse adottate da fornitori diversi rischiano di non essere riconosciute dagli strumenti di verifica. La seconda riguarda la robustezza: una marcatura che scompare dopo una compressione o un ritaglio non assolve la funzione.

Il codice affronta questi punti con indicazioni condivise, sviluppate in un processo che ha visto la partecipazione di un numero ampio di soggetti, intorno ai centonovanta firmatari.

Il rapporto con le linee guida

Il 20 luglio 2026 la Commissione ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di trasparenza per fornitori e deployer. I due documenti hanno natura diversa e vanno letti insieme.

Le linee guida sono un atto della Commissione che interpreta la portata della norma: chiariscono quando un’interazione va dichiarata, quali sistemi rientrano nel paragrafo 1 e come si applicano le attenuazioni per i contenuti artistici e satirici.

Il codice di condotta è uno strumento di autoregolazione che opera sul piano attuativo, indicando come realizzare tecnicamente ciò che la norma richiede.

Le icone europee

Alla trasparenza dei contenuti generati si collega anche il lavoro sulle icone di etichettatura, una notazione visiva comune per segnalare l’origine artificiale di un contenuto a chi lo osserva. L’obiettivo è evitare che ogni piattaforma adotti un simbolo proprio, con il risultato di rendere l’indicazione illeggibile.

Chi deve muoversi ora

I fornitori che immettono sul mercato sistemi generativi dopo il 2 agosto 2026 applicano l’articolo 50, paragrafo 2 fin dall’immissione.

Per i sistemi già sul mercato prima di quella data vale il termine del 2 dicembre 2026, introdotto dal nuovo paragrafo 4 dell’articolo 111 per opera dell’Omnibus digitale.

I deployer che diffondono deep fake sono tenuti alla dichiarazione prevista dal paragrafo 4 dell’articolo 50 senza periodo transitorio.

Le definizioni di deep fake, marcatura e obblighi di trasparenza sono raccolte nel glossario, con il riferimento all’articolo di origine.

Dove ricade l’obbligo lungo la catena

La distribuzione degli obblighi fra i soggetti coinvolti è la parte che genera più incertezza nelle organizzazioni.

Il fornitore del sistema generativo marca l’output alla fonte, in forma leggibile dalla macchina. È un obbligo tecnico che riguarda la progettazione del sistema, non la singola pubblicazione.

Il deployer che diffonde un contenuto costituente deep fake dichiara che il contenuto è artificiale. È un obbligo editoriale, che riguarda il momento della diffusione e si rivolge alle persone, non ai sistemi automatici.

I due adempimenti coesistono e non si sostituiscono l’uno all’altro. Un contenuto correttamente marcato all’origine va comunque dichiarato da chi lo pubblica, se ricade nella nozione di deep fake.

Il caso dei contenuti informativi

Il paragrafo 4 dell’articolo 50 contiene una previsione specifica per i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Quando sono generati o manipolati artificialmente, la loro natura va resa nota, salvo che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne assuma la responsabilità editoriale.

È una disposizione che tocca da vicino l’editoria e la comunicazione istituzionale, e che collega l’esenzione a una responsabilità assunta, non alla semplice presenza di un passaggio umano.

Fonti

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