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· Redazione IT4LIA
Il codice di buone pratiche sui modelli per finalità generali, un anno dopo
Pubblicato il 10 luglio 2025 e riconosciuto adeguato dalla Commissione il 1° agosto, il codice resta lo strumento principale per dimostrare la conformità agli obblighi del capo V.
Gli obblighi sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali sono applicabili dal 2 agosto 2025, in forza della lettera b) dell’articolo 113 del regolamento (UE) 2024/1689. Lo strumento con cui i fornitori possono dimostrare di rispettarli è il codice di buone pratiche pubblicato il 10 luglio 2025.
Come funziona il meccanismo
L’articolo 56 del regolamento affida all’ufficio europeo per l’IA il compito di promuovere l’elaborazione di codici di buone pratiche, in attesa che siano disponibili norme armonizzate. La Commissione può riconoscerne la validità generale nell’Unione con un atto di esecuzione.
Il primo passaggio formale è avvenuto il 1° agosto 2025, con il parere della Commissione che valuta adeguato il codice, accompagnato dalla valutazione del comitato europeo per l’intelligenza artificiale.
L’adesione resta volontaria. Un fornitore che non aderisce deve dimostrare per altra via il rispetto degli obblighi del capo V.
I tre capitoli
Il codice si articola in tre parti, che corrispondono ai fronti su cui il regolamento interviene.
Il capitolo sulla trasparenza riguarda la documentazione tecnica del modello, le informazioni da mettere a disposizione dei fornitori a valle che lo integrano nei propri sistemi, e la sintesi pubblica dei contenuti usati per l’addestramento.
Il capitolo sul diritto d’autore riguarda la politica che il fornitore deve adottare per rispettare la riserva sui diritti nell’estrazione di testo e dati.
Il capitolo su sicurezza e protezione riguarda i modelli con rischio sistemico, quelli le cui capacità di impatto elevato possono produrre effetti significativi sul mercato dell’Unione. Comprende valutazione del modello, mitigazione dei rischi e segnalazione degli incidenti gravi.
Gli strumenti operativi
Al codice si sono affiancati strumenti pratici pubblicati dall’ufficio per l’IA.
Il 24 luglio 2025 è arrivato il modello per la sintesi pubblica dei contenuti di addestramento, accompagnato da una nota esplicativa. Serve a dare forma standardizzata all’obbligo dell’articolo 53 e a permettere ai titolari di diritti di comprendere quali categorie di contenuti siano state utilizzate.
Il 4 novembre 2025 è stato pubblicato il modello per la segnalazione degli incidenti gravi relativi ai modelli per finalità generali, previsto dall’articolo 55.
I firmatari
Il codice conta ventuno firmatari. Fra questi figurano soggetti italiani: Almawave, Domyn e Fastweb. Un ulteriore firmatario ha aderito al solo capitolo su sicurezza e protezione.
Che cosa resta aperto
La distinzione fra modello e sistema continua a produrre incertezza applicativa. Il regolamento definisce il modello per finalità generali all’articolo 3, punto 63, e il sistema costruito su di esso al punto 66. Chi integra un modello altrui in una propria applicazione assume il ruolo di fornitore a valle, con obblighi propri.
La soglia quantitativa che fa presumere il rischio sistemico è espressa in operazioni in virgola mobile impiegate nell’addestramento. È un criterio che invecchia con l’evoluzione tecnica, e il regolamento prevede infatti che la Commissione possa aggiornarlo con atti delegati.
Le voci modello per finalità generali e rischio sistemico del glossario riportano le definizioni con il riferimento all’articolo.
Chi vigila sui modelli
Sui modelli per finalità generali la competenza non è nazionale. L’ufficio europeo per l’IA, istituito con decisione della Commissione del 24 gennaio 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 febbraio 2024, esercita poteri diretti di supervisione. È organizzato in sei unità e conta oltre centoventicinque persone.
L’assetto distingue quindi due piani. I sistemi di IA sono seguiti dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato designate da ciascuno Stato membro. I modelli per finalità generali rispondono all’ufficio europeo, che dispone di poteri di richiesta di informazioni, valutazione dei modelli e adozione di misure.
L’Omnibus digitale è intervenuto anche su questo impianto, aggiungendo un paragrafo all’articolo 64 del regolamento.
Un canale per i fornitori a valle
Fra gli strumenti attivati dalla Commissione figura un canale dedicato ai fornitori a valle, cioè a chi integra un modello sviluppato da altri nel proprio sistema.
Il problema che affronta è concreto. Un’impresa che costruisce un’applicazione su un modello altrui dipende, per adempiere ai propri obblighi, da informazioni che solo il fornitore del modello possiede. Se quelle informazioni non arrivano, il fornitore a valle si trova esposto senza avere gli strumenti per rimediare.
Accanto a questo esistono un canale per le segnalazioni relative all’applicazione del regolamento e uno per le segnalazioni protette.
Fonti
Su che cosa si regge questo articolo
- General-Purpose AI Code of Practice — Commissione europea
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai
- Parere della Commissione sulla valutazione del codice GPAI
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-opinion-assessment-general-purpose-ai-code-practice