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· Redazione IT4LIA
L'Omnibus digitale sposta le scadenze dell'alto rischio, non quelle sulla trasparenza
Il regolamento (UE) 2026/1744 riscrive l'articolo 113 dell'AI Act: i sistemi dell'Allegato III slittano al 2 dicembre 2027, quelli dell'Allegato I al 2 agosto 2028. Il 2 agosto 2026 resta fermo.
Il regolamento (UE) 2026/1744, adottato l’8 luglio 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio, è entrato in vigore il 27 luglio. Modifica il regolamento sull’intelligenza artificiale e altri due regolamenti settoriali, con l’obiettivo dichiarato di semplificare l’attuazione delle regole armonizzate. Il testo è noto come Omnibus digitale sull’IA.
L’intervento più rilevante riguarda l’articolo 113 dell’AI Act, la disposizione che scandisce le date di applicazione. Il punto 40 dell’articolo 1 sostituisce le lettere a) e c) del terzo comma e ne aggiunge una nuova.
Che cosa cambia per i sistemi ad alto rischio
Prima dell’Omnibus, il capo III dell’AI Act, che contiene i requisiti sui sistemi ad alto rischio, seguiva due termini: la data generale del 2 agosto 2026 per i sistemi autonomi dell’Allegato III e il 2 agosto 2027 per i sistemi incorporati nei prodotti dell’Allegato I.
La nuova lettera c) fissa termini diversi. Le sezioni 1, 2 e 3 del capo III si applicano dal 2 dicembre 2027 ai sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 e dell’Allegato III, e dal 2 agosto 2028 a quelli classificati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 e dell’Allegato I. Resta fuori dal rinvio l’articolo 6, paragrafo 5.
Il differimento riguarda quindi il nucleo degli obblighi tecnici: sistema di gestione del rischio, governance dei dati, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, trasparenza verso il deployer, sorveglianza umana, accuratezza e robustezza, oltre alla valutazione della conformità.
La motivazione del legislatore
Il considerando 40 del regolamento modificativo spiega la scelta. Il ritardo nella disponibilità di norme armonizzate, specifiche comuni e orientamenti alternativi, unito al ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti, avrebbe reso difficile rispettare il calendario originario.
La lettura è confermata dallo stato della normazione tecnica europea. La Commissione ha dovuto riformulare la richiesta di normazione a CEN e CENELEC con la decisione di esecuzione C(2025) 3871 del 23 giugno 2025, che abroga e sostituisce quella del 2023.
Che cosa non cambia
Il 2 agosto 2026 resta la data di applicazione generale del regolamento. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sono quindi esigibili da quel giorno, senza proroghe.
Restano ferme anche le date già maturate: il 2 febbraio 2025 per le pratiche vietate dell’articolo 5 e per l’alfabetizzazione in materia di IA dell’articolo 4, il 2 agosto 2025 per gli obblighi sui modelli per finalità generali, per la governance e per il regime sanzionatorio.
Due nuovi termini al 2 dicembre 2026
L’Omnibus introduce due scadenze intermedie che meritano attenzione.
La prima nasce dalla nuova lettera a) dell’articolo 113: i capi I e II continuano ad applicarsi dal 2 febbraio 2025, ma le pratiche vietate aggiunte dall’Omnibus all’articolo 5, cioè le lettere b bis) e b ter) del paragrafo 1 e i paragrafi 1 bis e 1 ter, si applicano dal 2 dicembre 2026.
La seconda deriva dal nuovo paragrafo 4 dell’articolo 111. I fornitori di sistemi di IA, compresi i modelli per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici e che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, devono conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2 entro il 2 dicembre 2026. È una finestra di transizione per la marcatura dei contenuti prodotti da sistemi già in circolazione.
Il caso delle amministrazioni pubbliche
L’Omnibus riscrive anche il paragrafo 2 dell’articolo 111, che disciplina i sistemi già sul mercato prima della data di applicazione del capo III. La regola generale resta: quei sistemi rientrano negli obblighi solo se subiscono modifiche significative della progettazione.
Per i sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche vale però un termine autonomo. Fornitori e deployer devono adottare le misure necessarie per conformarsi ai requisiti entro il 2 agosto 2030.
Come leggere il nuovo calendario
Il quadro che ne risulta distribuisce gli adempimenti su un arco di sei anni. Chi fornisce sistemi che interagiscono con le persone o che generano contenuti sintetici ha già obblighi esigibili. Chi sviluppa sistemi ad alto rischio dell’Allegato III lavora verso dicembre 2027. Chi integra intelligenza artificiale in prodotti regolamentati ha davanti agosto 2028.
Il rinvio non riduce il contenuto degli obblighi. Sposta il momento in cui diventano esigibili, lasciando invariati i requisiti tecnici da soddisfare. La timeline riporta entrambe le date, quella vigente e quella originaria, per ogni voce interessata.
Fonti
Su che cosa si regge questo articolo
- Regolamento (UE) 2026/1744 — Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj
- Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689